Titolo III
Art. 15
15 / 25Ispezioni
In vigore dal 13 gen 1998
1. Il contenitore approvato è sottoposto ad ispezioni periodiche ad intervalli non maggiori di trenta mesi, fatta eccezione per i contenitori nuovi, per i quali l'intervallo di tempo tra la data di costruzione e la data della prima ispezione non può superare i cinque anni.
2. Oltre alle ispezioni suddette, è cura del proprietario sottoporre il contenitore ad ispezioni ogni qualvolta esse appaiono necessarie, nonché dopo le riparazioni di notevole entità o che comunque interessano le strutture portanti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-06-04;448#art-15