Art. 15 · Ispezioni
Titolo III

Art. 15

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Ispezioni

In vigore dal 13 gen 1998
1. Il contenitore approvato è sottoposto ad ispezioni periodiche ad intervalli non maggiori di trenta mesi, fatta eccezione per i contenitori nuovi, per i quali l'intervallo di tempo tra la data di costruzione e la data della prima ispezione non può superare i cinque anni. 2. Oltre alle ispezioni suddette, è cura del proprietario sottoporre il contenitore ad ispezioni ogni qualvolta esse appaiono necessarie, nonché dopo le riparazioni di notevole entità o che comunque interessano le strutture portanti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-06-04;448#art-15