Titolo II›Capo II
Art. 11
11 / 25Rilascio del certificato a seguito di approvazione per tipo di costruzione
In vigore dal 13 gen 1998
Rilascio del certificato a
seguito di approvazione per tipo di costruzione
1. L'ente tecnico, dopo aver effettuato con esito favorevole le prove del prototipo previste dall'allegato II al presente regolamento, ovvero le prove previste dalle norme internazionali dell'I.S.O. ed aver esaminato un adeguato numero di contenitori, rilascia al costruttore un certificato di approvazione, conforme al modello riportato nell'allegato III al presente regolamento, con cui lo autorizza a fissare le targhe di approvazione sui relativi contenitori. Se un prototipo non supera le prove prescritte, il costruttore o il proprietario, può richiedere la ripetizione delle prove stesse, su un numero di contenitori ritenuto necessario dall'ente tecnico, per assicurarsi della idoneità della serie prodotta.
2. Il rilascio del certificato di approvazione per tipo di costruzione è subordinato all'accertamento, da parte dell'ente tecnico, che il costruttore adotti un sistema per il controllo della produzione, tale da garantire che i contenitori della serie siano conformi al prototipo approvato.
3. L'ente tecnico può estendere l'approvazione a contenitori che costituiscano una versione modificata di un tipo di costruzione già approvato, a domanda del costruttore o del proprietario.
L'approvazione della versione di un tipo, già approvato, può essere effettuata da parte del solo ente tecnico, che ha concesso l'approvazione originaria, a seguito della verifica della documentazione allegata alla domanda e con l'effettuazione di quelle prove, previste dal presente regolamento, che ritiene necessario effettuare in base all'esame delle modifiche attuate.
4. Il costruttore, prima di iniziare la produzione di una nuova serie di contenitori conformi ad un tipo di costruzione in precedenza approvato, ne informa l'ente tecnico.
5. Qualora il rilascio del certificato di approvazione avvenga da parte di ufficio non appartenente alla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, copia di detto certificato è inviata all'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione competente in base alla residenza del proprietario del contenitore.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-06-04;448#art-11