Regolamento
Art. 9
9 / 208Membri delle Commissioni
In vigore dal 30 apr 1997
Membri delle Commissioni
1. I Paesi membri rappresentati al Congresso sono di diritto membri delle Commissioni incaricate dell'esame delle proposte relative alla Costituzione, al Regolamento generale, alla Convenzione ed al Regolamento di esecuzione di quest'ultima.
2. I Paesi membri rappresentati al Congresso che sono parti ad uno o più degli Accordi facoltativi, sono di diritto membri della o delle Commissioni incaricate della revisione di detti Accordi. Il diritto di voto dei membri della o delle Commissioni è limitato all'Accordo o agli Accordi di cui sono parti.
3. Le delegazioni che non sono membri delle Commissioni che trattano gli Accordi ed i loro Regolamenti di esecuzione, hanno facoltà di assistere alle sedute di queste ultime e di partecipare alle deliberazioni senza diritto di voto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-02-03;98#art-r-9