Art. 6 · Decano del Congresso
Regolamento

Art. 6

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Decano del Congresso

In vigore dal 30 apr 1997
Decano del Congresso 1. L'Amministrazione postale del paese dove il congresso ha sede suggerisce la nomina del Decano del Congresso, d'intesa con l'Unione postale universale. Il Consiglio di Amministrazione procede in tempo utile all'approvazione di detta nomina. 2. All'inizio della prima seduta plenaria di ciascun Congresso, il Decano assume la presidenza del Congresso fino a quando quest'ultimo non abbia eletto il suo Presidente. Inoltre egli esercita le funzioni che gli sono conferite dal presente Regolamento.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-02-03;98#art-r-6