Art. 4 · Ordine dei posti
Regolamento

Art. 4

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Ordine dei posti

In vigore dal 30 apr 1997
Ordine dei posti 1. Nelle sedute del Congresso e delle Commissioni, le delegazioni sono collocate secondo l'ordine alfabetico francese dei Paesi membri rappresentati. 2. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione sorteggia in tempo utile il nome del paese che prenderà posto in prima fila dinnanzi alla tribuna presidenziale nelle sedute del Congresso e delle Commissioni.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-02-03;98#art-r-4