Regolamento
Art. 24
24 / 208Approvazione del Congresso dei progetti di decisioni (Atti, risoluzioni ecc.)
In vigore dal 30 apr 1997
Approvazione del Congresso dei progetti di decisioni (Atti, risoluzioni ecc.)
1. In linea di massima ogni progetto di Atto presentato dalla Commissione di redazione è esaminato articolo per articolo. Può essere considerato approvato solo dopo un voto d'insieme favorevole.
A questo voto, si applica l', paragrafo 1.
2. Durante questo esame, ciascuna delegazione può riprendere una proposta adottata o respinta in Commissione. L'appello relativo a tali proposte è subordinato alla condizione che la delegazione ne abbia informato per iscritto il Presidente del Congresso almeno un giorno prima della seduta in cui la disposizione del progetto di Atto sarà sottoposta all'approvazione del Congresso.
3. Tuttavia è sempre possibile, se il Presidente lo ritiene opportuno per il prosieguo dei lavori del Congresso, procedere all'esame degli appelli prima di esaminare i progetti di Atti presentati dalla Commissione di redazione.
4. Se una proposta è stata adottata o respinta dal Congresso, essa potrà essere riesaminata dallo stesso Congresso solo se l'appello ha avuto il sostegno di almeno dieci delegazioni ed è stato approvato a maggioranza di due terzi dei membri presenti e votanti. Tale facoltà è possibile solo per le proposte direttamente presentate nelle sedute plenarie, fermo restando che una stessa questione non può essere oggetto di più di un appello.
5. L'Ufficio internazionale è autorizzato a rettificare gli errori materiali contenuti negli Atti definitivi e non rilevati durante l'esame dei progetti di Atti, nonché la numerazione degli articoli e dei paragrafi ed i riferimenti.
6. I progetti di decisioni diverse da quelle di modifica degli Atti, presentati dalla Commissione di redazione, sono in linea di massima esaminati globalmente. I paragrafi 2 a 5 sono altresì applicabili ai progetti di tali decisioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-02-03;98#art-r-24