Art. 23 · Processi verbali
Regolamento

Art. 23

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Processi verbali

In vigore dal 30 apr 1997
Processi verbali 1. I processi verbali delle sedute del Congresso e delle Commissioni riferiscono l'andamento delle sedute, riassumono brevemente gli interventi, menzionano le proposte ed il risultato delle deliberazioni. Vengono redatti processi verbali per le sedute plenarie e processi verbali sommari per le sedute delle Commissioni. 2. I processi verbali delle sedute di una Commissione possono essere sostituiti da rapporti destinati al Congresso se il Consiglio di Amministrazione così decide. Di regola, i Gruppi di lavoro compilano un rapporto destinato all'organo che li ha istituiti. 3. Tuttavia ogni delegato ha il diritto di chiedere l'inserimento analitico o in extenso, nel processo verbale o nel rapporto, di ogni dichiarazione che ha effettuato, nella misura in cui può consegnare il testo francese al Segretariato al massimo due ore dopo la fine della seduta. 4. A partire dal momento in cui è stata distribuita la bozza del processo verbale o del rapporto, le delegazioni dispongono di un termine di ventiquattro ore per presentare le loro osservazioni al Segretariato il quale se del caso funge da intermediario tra l'interessato ed il Presidente della seduta in questione. 5. Di regola e con riserva del paragrafo 4, all'inizio delle sedute del Congresso, il Presidente sottopone il processo verbale della seduta precedente per approvazione. Lo stesso avviene per le Commissioni le cui deliberazioni sono oggetto di un processo verbale o di un rapporto. I processi verbali o i rapporti delle ultime sedute che non hanno potuto essere approvati in Congresso o in Commissione sono approvati dai rispettivi Presidenti di tali riunioni. L'Ufficio internazionale terrà conto inoltre delle eventuali osservazioni che i delegati dei Paesi membri gli comunicheranno entro un termine di quaranta giorni dopo l'invio di detti processi verbali. 6. L'Ufficio internazionale è autorizzato a rettificare gli errori materiali contenuti nei processi verbali o nei rapporti delle sedute del Congresso e delle Commissioni e non rilevati al momento dell'approvazione in conformità con il paragrafo 5.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-02-03;98#art-r-23