Art. 20 · Condizioni di approvazione delle proposte
Regolamento

Art. 20

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Condizioni di approvazione delle proposte

In vigore dal 30 apr 1997
Condizioni di approvazione delle proposte 1. Per essere adottate, le proposte di modifica degli Atti devono essere approvate: a) per la Costituzione: da due terzi almeno dei Paesi membri dell'Unione; b) per il Regolamento generale: dalla maggioranza dei Paesi membri rappresentati al Congresso; c) per la Convenzione ed il suo Regolamento di esecuzione: dalla maggioranza dei Paesi membri presenti e votanti; d) per gli Accordi ed i loro Regolamenti di esecuzione: dalla maggioranza dei Paesi membri presenti e votanti che sono parti agli Accordi. 2. Le questioni procedurali che non possono esser risolte di comune accordo sono decise dalla maggioranza dei Paesi membri presenti e votanti. Lo stesso avviene per le decisioni che non concernono la modifica degli Atti, a meno che il Congresso non decida diversamente a maggioranza dei Paesi membri presenti e votanti. 3. Con riserva del paragrafo 5, per Paesi membri presenti e votanti si intendono i Paesi che votano "a favore" o "contro", le astensioni non essendo prese in considerazione nel conteggio dei voti necessari per costituire la maggioranza, e neppure le schede bianche o non valide in caso di votazione a scrutinio segreto. 4. In caso di parità di voti, la proposta si considera respinta. 5. Se il numero di astensioni e di schede bianche o non valide supera la metà del numero di voti espressi (a favore, contrari, astensioni) l'esame della questione è rinviato ad una seduta successiva durante la quale non sarà tenuto conto nè delle astensioni nè delle schede bianche o non valide.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-02-03;98#art-r-20