Regolamento
Art. 17
17 / 208Mozioni d'ordine e mozioni procedurali
In vigore dal 30 apr 1997
Mozioni d'ordine e mozioni procedurali
1. Durante la discussione di qualsiasi questione ed eventualmente anche dopo la chiusura del dibattito, una delegazione può sollevare una mozione d'ordine per chiedere:
- chiarimenti sullo svolgimento del dibattito;
- il rispetto del Regolamento interno;
- la modifica dell'ordine di discussione delle proposte suggerito dal Presidente.
La mozione d'ordine ha precedenza su tutte le altre questioni, comprese le mozioni procedurali di cui al paragrafo 3.
2. Il Presidente fornisce immediatamente i chiarimenti richiesti o adotta la decisione che ritiene opportuna riguardo alla mozione d'ordine. In caso di obiezione, la decisione del Presidente è immediatamente messa ai voti.
3. Inoltre, durante il dibattito di una questione, una delegazione può presentare una mozione procedurale al fine di proporre:
a) la sospensione della seduta;
b) la fine della seduta;
c) l'aggiornamento del dibattito sulla questione in discussione;
d) la chiusura del dibattito sulla questione in discussione.
Le mozioni procedurali hanno precedenza secondo l'ordine sopra stabilito, su tutte le altre proposte, ad eccezione delle mozioni d'ordine di cui al paragrafo 1.
4. Le mozioni per la sospensione o la fine della seduta non sono oggetto di un dibattito ma vengono immediatamente messe ai voti.
5. Se una delegazione propone l'aggiornamento o la chiusura del dibattito su una questione, la parola è concessa solo a due oratori opposti all'aggiornamento o alla chiusura del dibattito, dopo di che la mozione è messa ai voti.
6. La delegazione che presenta una mozione d'ordine o procedurale non può, nel suo intervento, trattare il merito della questione dibattuta. L'autore di una mozione procedurale può ritirarla prima che sia messa ai voti ed ogni mozione del caso, emendata o non, eventualmente ritirata, può essere ripresa da un'altra delegazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-02-03;98#art-r-17