Art. VIII · Adesione al Protocollo addizionale ed agli altri Atti dell'Unione
Quinto prot.

Art. VIII

41 / 208

Adesione al Protocollo addizionale ed agli altri Atti dell'Unione

In vigore dal 30 apr 1997
Articolo VIII Adesione al Protocollo addizionale ed agli altri Atti dell'Unione 1. I Paesi membri che non hanno firmato il presente Protocollo possono aderirvi in qualsiasi momento. 2. I Paesi membri che sono Parte agli Atti rinnovati del Congresso, ma che non li hanno firmati, sono tenuti ad aderirvi il prima possibile. 3. Gli strumenti di adesione relativi ai casi di cui ai paragrafi 1 e 2 devono essere indirizzati al Direttore Generale dell'Ufficio internazionale, il quale ne notifica il deposito ai Governi dei Paesi Membri.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-02-03;98#art-qp-viii