Art. VI · (Articolo 22 modificato) Atti dell'Unione
Quinto prot.

Art. VI

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(Articolo 22 modificato) Atti dell'Unione

In vigore dal 30 apr 1997
Articolo VI ( modificato) Atti dell'Unione 1. La Costituzione è l'atto fondamentale dell'Unione. Essa contiene le regole organiche dell'Unione. 2. Il Regolamento generale contiene le disposizioni che garantiscono l'applicazione della Costituzione ed il funzionamento dell'Unione. È obbligatorio per tutti i Paesi membri. 3. La Convenzione postale universale ed il suo Regolamento di esecuzione comportano le regole comuni applicabili al servizio postale internazionale e le disposizioni relative ai servizi della postalettere. Questi Atti sono obbligatori per tutti i Paesi membri. 4. Gli Accordi dell'Unione ed i loro Regolamenti di esecuzione disciplinano i servizi diversi da quelli della postalettere tra i Paesi membri che ne sono Parti. Sono obbligatori solo per questi paesi. 5. I Regolamenti di esecuzione che contengono le misure di applicazione necessarie per l'esecuzione della Convenzione e degli Accordi, sono stabiliti dal Consiglio di gestione postale in considerazione delle decisioni prese dal Congresso. 6. Gli eventuali Protocolli finali annessi agli Atti dell'Unione di cui ai paragrafi 3, 4 e 5 contengono le riserve a questi Atti.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-02-03;98#art-qp-vi