Quinto prot.
Art. VI
39 / 208(Articolo 22 modificato) Atti dell'Unione
In vigore dal 30 apr 1997
Articolo VI
( modificato)
Atti dell'Unione
1. La Costituzione è l'atto fondamentale dell'Unione. Essa contiene le regole organiche dell'Unione.
2. Il Regolamento generale contiene le disposizioni che garantiscono l'applicazione della Costituzione ed il funzionamento dell'Unione. È obbligatorio per tutti i Paesi membri.
3. La Convenzione postale universale ed il suo Regolamento di esecuzione comportano le regole comuni applicabili al servizio postale internazionale e le disposizioni relative ai servizi della postalettere. Questi Atti sono obbligatori per tutti i Paesi membri.
4. Gli Accordi dell'Unione ed i loro Regolamenti di esecuzione disciplinano i servizi diversi da quelli della postalettere tra i Paesi membri che ne sono Parti. Sono obbligatori solo per questi paesi.
5. I Regolamenti di esecuzione che contengono le misure di applicazione necessarie per l'esecuzione della Convenzione e degli Accordi, sono stabiliti dal Consiglio di gestione postale in considerazione delle decisioni prese dal Congresso.
6. Gli eventuali Protocolli finali annessi agli Atti dell'Unione di cui ai paragrafi 3, 4 e 5 contengono le riserve a questi Atti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-02-03;98#art-qp-vi