Art. V · (Articolo 20 modificato) Ufficio internazionale
Quinto prot.

Art. V

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(Articolo 20 modificato) Ufficio internazionale

In vigore dal 30 apr 1997
Articolo V ( modificato) Ufficio internazionale Un Ufficio centrale, funzionante nella sede dell'Unione sotto la denominazione di Ufficio internazionale dell'Unione postale universale, diretto da un Direttore generale e posto sotto il controllo del Consiglio di Amministrazione, funge da organo di esecuzione, di appoggio, di collegamento, d'informazione e di consultazione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-02-03;98#art-qp-v