Protocollo finale
Art. XVI
118 / 208Spese di transito particolari
In vigore dal 30 apr 1997
Articolo XVI
Spese di transito particolari
1. L'Amministrazione postale della Grecia si riserva il diritto di maggiorare del 30 per cento le spese di transito territoriali, e del 50 per cento le spese di transito marittimo previste all'.1.
2. L'Amministrazione postale della Russia (Federazione di) è autorizzata a riscuotere un supplemento di 0,65 DTS oltre alle spese di transito menzionate all'.1.1 per ogni chilogrammo di invii della postalettere trasportato in transito con la Transiberiana.
3. Le Amministrazioni postali dell'Egitto e del Sudan sono autorizzate a riscuotere un supplemento di 0,16 DTS sulle spese di transito menzionate all'.1 per ogni sacco della postalettere in transito attraverso il lago Nasser tra il Shallal (Egitto) e Wadi Halfa (Sudan).
4. L'Amministrazione postale della Repubblica di Panama è autorizzata a riscuotere un supplemento di 0.98 DTS sulle spese di transito menzionate all'.1 per ogni sacco della postalettere in transito attraverso l'istmo di Panama tra i porti di Balboa nell'Oceano Pacifico e di Cristobal nell'Oceano Atlantico.
5. A titolo eccezionale, l'Amministrazione postale della Repubblica di Panama è autorizzata a riscuotere una tassa di 0,65 DTS per sacco per tutti i dispacci depositati o trasbordati nel porto di Balboa nell'Oceano Pacifico e di Cristobal nell'Oceano Atlantico.
6. In deroga all'.1, l'Amministrazione postale dell'Afghanistan è autorizzata provvisoriamente, in considerazione delle particolari difficoltà che incontra in materia di mezzi di trasporto e di comunicazione, ad effettuare il transito dei dispacci chiusi e delle corrispondenze allo scoperto attraverso il suo paese, a condizioni specialmente convenute tra la stessa e le Amministrazioni postali interessate.
7. In deroga all'.1, i servizi automobilistici Siria-Iraq sono considerati servizi straordinari che danno luogo alla riscossione di spese di transito speciali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-02-03;98#art-pf-xvi