Art. XV · Pagamento dell'indennità
Protocollo finale

Art. XV

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Pagamento dell'indennità

In vigore dal 30 apr 1997
Articolo XV Pagamento dell'indennità 1. Le Amministrazioni postali del Bangladesh, della Bolivia, della Guinea, del Messico, del Nepal e della Nigeria non sono tenute ad osservare l'.3 che prescrive di risolvere definitivamente ogni caso di reclamo entro un termine di due mesi, o di far sapere all'Amministrazione di origine o di destinazione a seconda dei casi, che un invio postale è stato trattenuto, confiscato o distrutto dall'Autorità competente in ragione del suo contenuto o che è stato sequestrato ai sensi della legislazione interna. 2. Le Amministrazioni postali del Congo (Rep.) di Djibouti, della Guinea, del Libano e di Madagascar non sono tenute ad osservare l'.3 che prescrive di risolvere definitivamente ogni caso di reclamo nel termine di due mesi. Inoltre esse non accettano che l'avente diritto sia indennizzato, per loro conto, da un'altra Amministrazione allo scadere del termine suddetto.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-02-03;98#art-pf-xv