Art. XI · Reclami
Protocollo finale

Art. XI

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Reclami

In vigore dal 30 apr 1997
Articolo XI Reclami 1. In deroga all'.4, le Amministrazioni postali dell'Arabia Saudita, di Capo Verde, del Gabon, dei Territori d'oltremare dipendenti dal Regno Unito, della Grecia, dell'Iran (Rep. islamica), della Mongolia, di Myanmar, della Siria (Rep. araba), del Ciad e della Zambia si riservano il diritto di riscuotere una tassa di reclamo sui loro clienti. 2. In deroga all'.4, le Amministrazioni postali dell'Argentina, della Slovacchia e della Ceca (Rep.) si riservano il diritto di riscuotere una tassa speciale quando, a seguito di indagini concernenti il reclamo, risulti che quest'ultimo è ingiustificato.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-02-03;98#art-pf-xi