Protocollo finale
Art. VIII
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In vigore dal 30 apr 1997
Articolo VIII
Divieti
1. A titolo eccezionale, l'Amministrazione postale del Libano non accetta gli invii raccomandati che contengono monete o carta moneta, o ogni altro valore al portatore o assegni di viaggio (traveler's cheques) o platino, oro o argento, lavorati o non, pietre preziose, gioielli e altri oggetti preziosi. Essa non è strettamente obbligata dalle disposizioni dell'.1 per quanto concerne la sua responsabilità in caso di defraudazione o avaria degli invii raccomandati, come pure per quanto riguarda gli invii contenenti oggetti di vetro o fragili.
2. A titolo eccezionale, le Amministrazioni postali della Bolivia, della Cina (Rep. pop.), dell'Iraq, del Nepal e del Vietnam non accettano gli invii raccomandati contenenti monete, carta moneta, biglietti di banca o valori qualsiasi al portatore, assegni di viaggio, platino, oro o argento, lavorati o non, pietre preziose, gioielli ed altri oggetti preziosi.
3. L'Amministrazione postale del Myanmar si riserva il diritto di non accettare gli invii con valore dichiarato contenenti i preziosi di cui all'.2, in quanto la sua legislazione interna vieta l'ammissione di questo tipo di invii.
4. L'Amministrazione postale del Nepal non accetta gli invii raccomandati o con valore dichiarato contenenti banconote o monete, salvo accordo speciale stipulato a tal fine.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-02-03;98#art-pf-viii