Art. IX · Oggetti passibili di diritti doganali.
Protocollo finale

Art. IX

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Oggetti passibili di diritti doganali.

In vigore dal 30 apr 1997
Articolo IX Oggetti passibili di diritti doganali. 1. Con riferimento all', le Amministrazioni postali dei seguenti paesi non accettano gli invii con valore dichiarato contenenti oggetti passibili di diritti doganali: Bangladesh, El Salvador. 2. Con riferimento all', le Amministrazioni postali dei paesi seguenti non accettano le lettere ordinarie e raccomandate contenenti oggetti passibili di diritti doganali: Afghanistan, Albania, Arabia Saudita, Azerbaidjan, Bielorussia, Cambogia, Centro- africa, Cile, Colombia, Cuba, El Salvador, Estonia, Etiopia, Italia, Nepal, Uzbekistan, Panama (Rep.) Perù, Rep. pop. dem. di Corea, San Marino, Tadjikistan, Turkmenistan, Ucraina, Venezuela. 3. Con riferimento all', le Amministrazioni postali dei seguenti paesi non accettano le lettere ordinarie contenenti oggetti passibili di diritti doganali: Benin, Burkina Faso, Costa d'Avorio (Rep.), Djibouti, Mali, Mauritania, Niger, Oman, Senegal, Vietnam, Yemen. 4. Nonostante le disposizioni previste sotto 1 a 3, gli invii di sieri, di vaccini e gli invii di medicamenti per necessità urgenti difficili da procurarsi sono ammessi in ogni caso.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-02-03;98#art-pf-ix