Art. III · Eccezione alla franchigia postale per le carte punteggiate ad uso dei ciechi
Protocollo finale

Art. III

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Eccezione alla franchigia postale per le carte punteggiate ad uso dei ciechi

In vigore dal 30 apr 1997
Articolo III Eccezione alla franchigia postale per le carte punteggiate ad uso dei ciechi 1. In deroga all'.4., le Amministrazioni postali di S. Vincent- e- Grenadine e della Turchia che non accordano nel loro regime interno la franchigia postale alle carte punteggiate ad uso dei ciechi, hanno facoltà di riscuotere tasse di affrancatura e tasse per servizi speciali, che non siano tuttavia superiori a quelle applicate al servizio interno. 2. In deroga all'.4., le Amministrazioni dell'America (Stati Unici), del Canada, della Germania, del Giappone, del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord hanno facoltà di riscuotere le tasse per servizi speciali che sono applicate nel loro servizio interno alle carte punteggiate per ciechi.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-02-03;98#art-pf-iii