Art. XVI · Spese di trasporto aereo
Protocollo

Art. XVI

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Spese di trasporto aereo

In vigore dal 30 apr 1997
Articolo XVI Spese di trasporto aereo 1. L'Afghanistan, l'Arabia Saudita, l'Argentina, l'Australia, le Bahamas, il Brasile, la Bolivia, il Canada, Capo-Verde, il Ciad, il Cile, la Cina (Rep. pop.), la Colombia, il Congo (Rep.), Cuba, El Salvador, l'Ecuador, il Gabon, la Guiana, l'Honduras (Rep.), l'India, l'Indonesia, L'Iran (Rep. islamica), il Kazakhstan, il Messico, la Mongolia, Myanmar, la Nuova Zelanda, il Pakistan, il Paraguay, il Perù, la Russia (Federazione di), il Sudan, la Turchia, il Venezuela, il Vietnam, lo Yemen e lo Zambia hanno diritto al rimborso dei costi supplementari causati dal trasporto aereo di pacchi aerei provenienti dall'estero all'interno del loro paese. Tali spese di trasporto saranno uniformi per tutti i dispacci provenienti dall'estero a prescindere che i pacchi aerei siano riavviati o meno per via aerea. 2. A titolo di reciprocità, la Spagna ha diritto al rimborso dei costi supplementari causati dal trasporto aereo dei pacchi aerei all'interno del suo paese, e che sono ricevuti dalle Amministrazioni postali figuranti al paragrafo 1 del presente articolo. Tali spese di trasporto aereo saranno uniformi per tutti i dispacci ricevuti, a prescindere che siano inoltrati o meno per via aerea.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-02-03;98#art-p-xvi