Protocollo
Art. XV
177 / 208Quote-parti supplementari
In vigore dal 30 apr 1997
Articolo XV
Quote-parti supplementari
1. Ogni pacco avviato per via di superficie o per via aerea a destinazione dei dipartimenti francesi d'oltremare, dei territori francesi d'oltremare e delle comunità di Mayotte e S. Pierre e Miquelon è sottoposto ad una quota-parte territoriale di arrivo uguale al massimo alla quota-parte francese corrispondente. Quando il pacco è inoltrato in transito attraverso la Francia continentale, esso dà luogo, inoltre, alla riscossione delle seguenti quote-parti e spese supplementari:
1.1 collo per "via di superficie"
1.2.1 la quota-parte territoriale di transito francese
1.1.2 la quota-parte marittima francese corrispondente alla graduazione di distanza che divide la Francia continentale da ciascuno dei dipartimenti, territori e comunità in causa;
1.2 pacchi aerei
1.2.1 la quota-parte territoriale di transito francese per i pacchi in transito allo scoperto;
1.2.2 le spese di trasporto aereo corrispondenti alla distanza aeropostale che divide la Francia continentale da ciascuno dei dipartimenti, territori e comunità in causa.
2. Le Amministrazioni postali dell'Egitto e del Sudan sono autorizzate a riscuotere una quota-parte supplementare di 1 DTS oltre alle quote-parti territoriali di transito previste all'.1 per ogni pacco in transito attraverso il lago Nasser tra lo Shallal (Egitto) e Wadi Halfa (Sudan).
3. Ogni collo avviato in transito tra la Danimarca e le isole Feroe o tra la Danimarca e la Groenlandia dà luogo alla riscossione delle seguenti quote-parti:
3.1 pacco "via di superficie"
3.1.1 la quota-parte territoriale di transito danese
3.1.2 la quota parte marittima danese corrispondente alla graduazione di distanza che divide la Danimarca dalle isole Feroe, o la Danimarca e la Groenlandia rispettivamente;
3.2 pacchi-aerei
3.2.1 le spese di trasporto aereo corrispondenti alla distanza aeropostale che divide la Danimarca dalle isole Feroe o la Danimarca e la Groenlandia rispettivamente.
4. L'Amministrazione postale del Cile è autorizzata a riscuotere una quota-parte supplementare di 2,61 DTS per kg. al massimo per il trasporto dei pacchi destinati all'isola di Pasqua.
5. Ogni collo inoltrato per via di superficie o per via aerea in transito tra il Portogallo continentale e le regioni autonome di Madera e delle Azzorre, dà luogo alla riscossione delle quote-parti e delle spese supplementari seguenti:
5.1 pacco "via di superficie"
5.1.1 la quota-parte territoriale di transito portoghese
5.1.2 la quota parte marittima portoghese corrispondente alla graduazione di distanza che divide il Portogallo continentale da ciascuna delle regioni autonome in causa;
5.2 pacchi aerei
5.2.1 la quota-parte territoriale di transito portoghese
5.2.2 le spese di trasporto aereo corrispondente alla distanza aeropostale tra il Portogallo continentale e ciascuna delle regioni autonome in questione.
6. I pacchi diretti alle provincie insulari della Grande Canarie e di Tenerife inoltrati in transito attraverso la Spagna continentale danno luogo alla riscossione, oltre alla quota-parte territoriale di arrivo corrispondente, alle seguenti quote-parti supplementari:
6.1 collo per "via di superficie"
6.1.1 la quota parte territoriale di transito spagnola
6.1.2 la quota-parte marittima spagnola corrispondente alla distanza da 1000 a 2000 miglia marine
6.2 pacchi aerei
6.2.1 le spese di trasporto aereo corrispondenti alla distanza aeropostale tra la Spagna continentale e ciascuna delle provincie insulari considerate.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-02-03;98#art-p-xv