Art. XIII · Quote-parti territoriali di transito eccezionali
Protocollo

Art. XIII

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Quote-parti territoriali di transito eccezionali

In vigore dal 30 apr 1997
Articolo XIII Quote-parti territoriali di transito eccezionali 1. In via provvisoria, le Amministrazioni postali che figurano nel seguente prospetto hanno facoltà di riscuotere le quote-parti territoriali di transito eccezionali indicate in detto prospetto e che si aggiungono alle quote-parti di transito di cui all'.1: N. d'ordine Amministrazioni Importo della quota-parte autorizzate territoriale di transito eccezionale Tasso per pacco Tasso per kg. di peso lordo del dispaccio 1 2 3 4 ____________________________________ DTS DTS 1 Afghanistan 0,48 0,45 2 America Secondo la graduazione (Stati Uniti) di distanza: fino a 600 km 0,10 Oltre 600 fino a 1000 km 0,18 Oltre 1000 fino a 2000 km 0,25 Oltre 2000 km per ogni 1000 km in più 0,10 3 Bahrain 0,85 0,55 4 Cile 0,21 5 Egitto 1,00 0,25 6 Francia 1,00 0,20 7 Grecia 1,16 0,29 8 India 0,40 0,51 9 Malesia 0,39 0,05 10 Russia 0,77 Due volte l'importo per (Federazione di) kg. indicato nella colonna 3 del prospetto dell'.1 per la distanza in oggetto 11 Singapore 0,39 0,05 12 Sudan 1,61 0,65 13 Repubblica araba 0,65 Siriana 14 Tailandia 0,58 0,14
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-02-03;98#art-p-xiii