Protocollo
Art. XIII
175 / 208Quote-parti territoriali di transito eccezionali
In vigore dal 30 apr 1997
Articolo XIII
Quote-parti territoriali di transito eccezionali
1. In via provvisoria, le Amministrazioni postali che figurano nel seguente prospetto hanno facoltà di riscuotere le quote-parti territoriali di transito eccezionali indicate in detto prospetto e che si aggiungono alle quote-parti di transito di cui all'.1:
N. d'ordine Amministrazioni Importo della quota-parte
autorizzate territoriale di transito eccezionale
Tasso per pacco Tasso per kg. di peso lordo del dispaccio
1 2 3 4
____________________________________ DTS DTS
1 Afghanistan 0,48 0,45
2 America Secondo la graduazione
(Stati Uniti) di distanza:
fino a 600 km 0,10
Oltre 600 fino a
1000 km 0,18
Oltre 1000 fino a
2000 km 0,25
Oltre 2000 km per ogni 1000 km in più 0,10
3 Bahrain 0,85 0,55
4 Cile 0,21
5 Egitto 1,00 0,25
6 Francia 1,00 0,20
7 Grecia 1,16 0,29
8 India 0,40 0,51
9 Malesia 0,39 0,05
10 Russia 0,77 Due volte l'importo per
(Federazione di) kg. indicato nella
colonna 3 del prospetto
dell'.1 per la distanza in oggetto 11 Singapore 0,39 0,05
12 Sudan 1,61 0,65
13 Repubblica araba 0,65
Siriana
14 Tailandia 0,58 0,14
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-02-03;98#art-p-xiii