Art. VIII · Sdoganamento
Protocollo

Art. VIII

170 / 208

Sdoganamento

In vigore dal 30 apr 1997
Articolo VIII Sdoganamento 1. In deroga all', le seguenti Amministrazioni hanno facoltà di non pagare un'indennità di risarcimento per i pacchi senza valore dichiarato, smarriti, defraudati o avariati nel loro servizio: America (Stati Uniti), Angola, Antigua-e-Barbuda, Australia, Bahamas, Barbados, Belize, Bolivia, Botswana, Brunei Darussalam, Canada, Dominicana (Rep.), Dominica, El Salvador, Fidji, Gambia, i Territori d'oltremare dipendenti dal Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord la cui regolamentazione interna vi si oppone, Grenada, Guatemala, Guyana, Kiribati, Lesotho, Malawi, Malta, Maurizio, Nauru, Nigeria, Uganda, Papuasia-Nuova Guinea, S. Cristopher e Nevis, Santa Lucia, S. Vincent e Grenadine, isole Salomone, Seicelle, Sierra Leone, Swaziland, Trinità-e-Tobago, Zambia, Zimbabwe. 2. In deroga all', le Amministrazioni dell'Argentina e della Grecia hanno facoltà di non pagare un'indennità di risarcimento per i pacchi senza valore dichiarati smarriti, defraudati o avariati nel loro servizio, ai paesi che non pagano tale indennità secondo il paragrafo 1 del presente articolo. 3. In deroga all'.8 l'America (Stati Uniti) è autorizzata a mantenere il diritto del mittente al risarcimento di pacchi con valore dichiarato dopo la consegna al destinatario, salvo se il mittente rinuncia al suo diritto a favore del destinatario. 4. Quando agisce a titolo di Amministrazione intermediaria, l'America (Stati Uniti) è autorizzata a non pagare indennità di risarcimento alle altre Amministrazioni postali in caso di perdita, di defraudazione o di avaria dei pacchi con valore dichiarato trasmessi allo scoperto o spediti in dispacci chiusi.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-02-03;98#art-p-viii