Art. VI · Reclami
Protocollo

Art. VI

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Reclami

In vigore dal 30 apr 1997
Articolo VI Reclami 1. Le Amministrazioni postali dell'Afghanistan, dell'Arabia Saudita, di Capo Verde, del Congo (Rep.), del Gabon, dell'Iran (Rep. islamica), della Mongolia, di Myanmar, del Suriname, della Repubblica araba di Siria e dello Zambia si riservano il diritto di riscuotere una tassa di reclamo sui loro clienti. 2. Le Amministrazioni postali dell'Argentina, della Slovacchia e della Repubblica Ceca si riservano il diritto di riscuotere una tassa speciale se, dopo un'indagine effettuata a seguito di un reclamo, si constati che lo stesso è ingiustificato.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-02-03;98#art-p-vi