Protocollo
Art. I
163 / 208Principi
In vigore dal 30 apr 1997
PROTOCOLLO FINALE DELL'ACCORDO RELATIVO AI PACCHI POSTALI
Al momento di procedere alla firma dell'Accordo relativo ai pacchi postali concluso in data odierna, i sottoscritti Plenipotenziari hanno convenuto quanto segue:
Articolo I
Principi
1. In deroga all', paragrafo 1, l'Amministrazione postale del Canada è autorizzata a limitare a 30 kg il peso massimo dei pacchi all'arrivo e alla spedizione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-02-03;98#art-p-i