Modello
Art. 2
198 / 208Definizione
In vigore dal 30 apr 1997
Definizione
1. Per "norma di servizio" s'intende il tempo ottimale intercorrente tra l'impostazione e la distribuzione. Le norme di servizio sono espresse in giorni.
2. Per "obiettivo di qualità" s'intende il livello di prestazione che un'Amministrazione s'impegna a fornire in osservanza delle norme di servizio. Gli obiettivi di qualità sono espressi in percentuale.
3. Per "J" s'intende il giorno dell'impostazione, per "J+1" il giorno feriale dopo l'impostazione e così via.
4. L'"ora d'arrivo di un aereo", sulla quale si basano le norme di servizio è definita come "il momento di completa immobilizzazione dell'aereo nell'aeroporto di destinazione". 5.
Ogni Amministrazione stabilisce le norme di servizio e gli obiettivi di qualità per tutte le fasi di trasmissione di cui è responsabile.
6. Il "tempo di transito a cura di una compagnia aerea" corrisponde al tempo trascorso tra il giorno e l'ora di partenza nell'Ufficio di scambio di origine e l'ora della "completa immobilizzazione dell'aereo nell'aeroporto di destinazione".
7. La "norma di distribuzione" fornita dall'Amministrazione di destinazione, specifica il giorno di distribuzione dell'invio al destinatario. La norma di distribuzione è basata sull'"ora di entrata critica" nell'Ufficio di scambio di destinazione.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-02-03;98#art-m-2