Art. 9 · Tasse di francatura
ConvenzioneParte SECONDA

Art. 9

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Tasse di francatura

In vigore dal 30 apr 1997
Tasse di francatura 1. L'Amministrazione di origine stabilisce le tasse di francatura per il trasporto degli invii della postalettere in tutta l'estensione territoriale dell'Unione. Le tasse di francatura comportano la consegna degli invii a domicilio dei destinatari nella misura in cui il servizio di distribuzione è organizzato nel paese di destinazione per gli invii in oggetto. Le condizioni di applicazione sono indicate nel Regolamento. 2. Tasse di francatura indicativa sono menzionate nella tabella di seguito: _____________________________________________________________________ Invii Livelli di peso Tasse indicative 1 2 3 _____________________________________________________________________ DTS 2.1 Tasse nel sistema basato sulla velocità: Invii prioritari fino a 20 g 0,37 oltre 20 g fino a 100 g 0,88 oltre 100 g fino a 250 g 1,76 oltre 250 g fino a 500 g 3,38 oltre 500 g fino a 1000 g 5,88 oltre 1000 g fino a 2000 g 9,56 per livello supplementare di 1000 g 4,78-facoltativo Invii non prioritari fino a 20 g 0,18 oltre 20 g fino a 100 g 0,40 oltre 100 g fino a 250 g 1,74 oltre 250 g fino a 500 g 1,32 oltre 500 g fino a 1000 g 2,21 oltre 1000 g fino a 2000 g 3,09 per livello supplementare di 1000 g 1,54-facoltativo 2.2 Tasse nel sistema basato sul contenuto: Lettere fino a 20 g 0,37 oltre 20 g fino a 100 g 0,88 oltre 100 g fino a 250 g 1,76 oltre 250 g fino a 500 g 3,38 oltre 500 g fino a 1000 g 5,88 oltre 1000 g fino a 2000 g 9,56 Cartoline postali 0,26 Stampati fino a 20 g 0,18 oltre 20 g fino a 100 g 0,40 oltre 100 g fino a 250 g 0,74 oltre 250 g fino a 500 g 1,32 oltre 500 g fino a 1000 g 2,21 oltre 1000 g fino a 2000 g 3,09 per livello supplementare di 1000 g 1,54 Pacchetti oltre 20 g fino a 100 g 0,40 oltre 100 g fino a 250 g 0,74 oltre 250 g fino a 500 g 1,32 oltre 500 g fino a 1000 g 2,21 oltre 1000 g fino a 2000 g 3,09 _____________________________________________________________________ 3. Il Consiglio di gestione postale è autorizzato a rivedere ed a modificare, con riserva del Consiglio di amministrazione, le tasse indicative menzionate sotto 2 nell'intervallo tra due Congressi. Le tasse rivedute avranno come base la mediana delle tasse fissate dai membri dell'Unione per gli invii internazionali impostati nel loro paese. 4. L'Amministrazione di origine ha facoltà di concedere per gli invii della postalettere contenenti: 4.1 giornali e scritti periodici pubblicati nel suo paese, una riduzione che non può eccedere il 50% della tariffa applicabile alla categoria di invii utilizzata; 4.2 libri ed opuscoli, spartiti musicali e carte geografiche che non contengano pubblicità o reclamizzazioni diverse da quelle figuranti sulla copertina o la pagina di guardia di tali oggetti, la stessa riduzione di quella prevista a 4.1. 5. La tassa applicabile ai sacchi M è calcolata per livello di 1 Kg. fino a concorrenza del peso totale di ogni sacco. L'Amministrazione di origine ha facoltà di concedere per tali sacchi una riduzione di tassa fino al 20% della tassa applicabile per la categoria di invii utilizzata. Questa riduzione può essere indipendente dalle riduzioni di cui a 4. 6. L'Amministrazione di origine ha facoltà di applicare agli invii non normalizzati tasse diverse da quelle applicabili agli invii normalizzati. Gli invii normalizzati sono definiti nel Regolamento. 7. Nel sistema basato sul contenuto la riunione, in un solo invio, di oggetti passibili di più tasse è autorizzata a condizione che il peso totale non sia superiore al peso massimo della categoria avente il limite di peso più elevato. La tassa applicabile a tale invio è, a discrezione dell'Amministrazione di origine, quella della categoria la cui tariffa è più elevata, oppure la somma delle varie tasse applicabili ad ogni elemento dell'invio. Tali invii portano la menzione "Invii misti".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-02-03;98#art-c-9