Art. 7 · Franchigia postale
Convenzione

Art. 7

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Franchigia postale

In vigore dal 30 apr 1997
Franchigia postale 1. Principio 1.1 I casi di franchigia postale sono espressamente previsti dalla Convenzione e dagli Accordi. 2. Servizio postale 2.1 Gli invii della postalettere relativi al servizio postale spediti dalle Amministrazioni postali o dai loro uffici sono esenti da qualsiasi tassa postale. 2.2 Sono esenti da ogni tassa postale, ad esclusione delle soprattasse aeree, gli invii della postalettere relativi al servizio postale: 2.2.1 scambiati fra gli organi dell'Unione Postale Universale e gli organi delle Unioni ristrette; 2.2.2 scambiati fra gli organi di queste Unioni; 2.2.3 inviati da detti organi alle Amministrazioni postali o ai loro uffici. 3. Prigionieri di guerra ed internati civili 3.1 Sono esenti da qualsiasi tassa postale, ad esclusione delle soprattasse aeree, gli invii della postalettere, i pacchi postali e gli invii dei servizi finanziari postali indirizzati ai prigionieri di guerra o da essi spediti sia direttamente, sia tramite gli Uffici menzionati nel Regolamento. I belligeranti raccolti ed internati in un Paese neutrale sono assimilati ai prigionieri di guerra propriamente detti, per quanto riguarda l'applicazione delle disposizioni precedenti; 3.2 Le disposizioni del 3.1 si applicano ugualmente agli invii della postalettere, ai pacchi postali ed agli invii dei servizi finanziari postali provenienti da altri paesi, indirizzati alle persone civili internate di cui alla Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 relativa alla protezione dei civili in tempi di guerra o da esse spediti, sia direttamente sia per mezzo degli uffici indicati nel Regolamento. 3.3 Gli Uffici menzionati nel Regolamento godono ugualmente della franchigia postale per gli invii della postalettere, i pacchi postali e gli invii dei servizi finanziari postali riguardanti le persone indicate in 3.1 e 3.2, da esse spediti o ricevuti sia direttamente sia come intermediari. 3.4 I pacchi sono ammessi in franchigia fino al peso di 5 Kg. Il limite di peso è elevato a Kg. 10 per gli invii il contenuto dei quali è indivisibile e per quelli indirizzati ad un campo o al personale di fiducia del campo per essere distribuiti ai prigionieri. 4. Cecogrammi 4.1 I cecogrammi sono esenti da qualsiasi tassa postale, ad esclusione delle soprattasse aeree.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-02-03;98#art-c-7