Convenzione
Art. 58
92 / 208Impegni relativi alle misure penali
In vigore dal 30 apr 1997
Impegni relativi alle misure penali
1. I Governi dei Paesi membri si impegnano a prendere o a proporre ai poteri legislativi del loro paese, le misure necessarie:
1.1. a penalizzare la contraffazione dei francobolli, anche ritirati dalla circolazione, e dei buoni-risposta internazionali;
1.2 a penalizzare l'uso o l'immissione in circolazione:
1.2.1. di francobolli contraffatti, anche ritirati dalla circolazione o già utilizzati, nonché di impronte contraffatte o già utilizzate di macchine per francatura o tipografiche;
1.2.2. di buoni-risposta internazionali contraffatti;
1.3. a vietare e reprimere qualsiasi operazione fraudolenta di fabbricazione e messa in circolazione di bolli e marchi in uso nel servizio postale, contraffatti o imitati in modo tale che potrebbero essere confusi con i bolli ed i marchi emessi dall'Amministrazione postale di uno dei Paesi membri.
Parte di provvedimento in formato grafico
1.4. Per impedire e se del caso, penalizzare l'inserimento di stupefacenti e di sostanze psicologiche, nonché di materie esplosive infiammabili o di altre materie pericolose, in invii postali per i quali tale inserimento non è espressamente autorizzato dalla Convenzione e dagli Accordi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-02-03;98#art-c-58