Art. 56 · Fornitura di informazioni, pubblicazioni dell'Ufficio internazionale, conservazione di documenti, moduli
Convenzione

Art. 56

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Fornitura di informazioni, pubblicazioni dell'Ufficio internazionale, conservazione di documenti, moduli

In vigore dal 30 apr 1997
Fornitura di informazioni, pubblicazioni dell'Ufficio internazionale, conservazione di documenti, moduli 1. Le disposizioni concernenti la fornitura di informazioni sull'esecuzione del servizio postale, le pubblicazioni dell'Ufficio internazionale, la conservazione dei documenti ed i moduli da utilizzare sono specificate nel Regolamento.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-02-03;98#art-c-56