Convenzione
Art. 55
89 / 208Regolamento dei conti
In vigore dal 30 apr 1997
CAPITOLO 6
Disposizioni varie
Regolamento dei conti
1. I pagamenti, tra le Amministrazioni postali, dei conti internazionali derivanti dal traffico postale, possono essere considerati come transazioni correnti ed essere effettuati in conformità agli obblighi internazionali soliti dei Paesi membri interessati, qualora esistano accordi al riguardo. In mancanza di accordi del genere, i pagamenti dei conti sono effettuati in conformità con le disposizioni del Regolamento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-02-03;98#art-c-55