Art. 54 · Disposizioni generali
Convenzione

Art. 54

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Disposizioni generali

In vigore dal 30 apr 1997
Disposizioni generali 1. Le Amministrazioni postali possono convenire di istituire collegamenti telematici tra di loro ed altri soci. 2. Le Amministrazioni postali interessate sono libere di scegliere i fornitori ed i supporti tecnici (hardware e software informatico) necessari per effettuare gli scambi di dati. 3. Di concerto con il fornitore dei servizi di rete, le Amministrazioni postali stabiliscono bilateralmente le modalità di pagamento di questi servizi. 4. Le Amministrazioni postali non sono nè finanziariamente nè giuridicamente responsabili se un'altra Amministrazione non provvede ai pagamenti dovuti per i servizi connessi all'esecuzione di scambi telematici.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-02-03;98#art-c-54