Art. 50 · Esenzione da spese di transito e spese terminali
Convenzione

Art. 50

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Esenzione da spese di transito e spese terminali

In vigore dal 30 apr 1997
Esenzione da spese di transito e spese terminali 1. Sono esenti dalle spese di transito territoriali o marittime e dalle spese terminali gli invii della postalettere relativi al servizio postale di cui all'.2.2., gli invii postali non recapitati, rinviati al mittente in dispacci chiusi nonché gli invii di sacchi postali vuoti.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-02-03;98#art-c-50