Art. 49 · Spese terminali
Convenzione

Art. 49

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Spese terminali

In vigore dal 30 apr 1997
Spese terminali 1. Sotto riserva dell', ogni Amministrazione che riceve da un'altra Amministrazione invii della postalettere ha il diritto di riscuotere dall'Amministrazione mittente una remunerazione per le spese occasionate dal corriere internazionale ricevuto. 2. Rimunerazione 2.1 La rimunerazione per gli invii della postalettere, ad esclusione dei sacchi M, è di 3.427 DTS per Kg. 2.2. Per i sacchi M, il tasso da applicare " di o,653 DTS per kg. 2.2.1 I sacchi M inferiori a 5 Kg. sono considerati, ai fini della rimunerazione delle spese terminali, come aventi un peso di 5 Kg. 3. Meccanismo di revisione 3.1. Se, in una determinata relazione, un'Amministrazione mittente o destinataria di un flusso di corrispondenza postale di oltre 150 tonnellate l'anno (esclusi i sacchi M), accerta che il numero medio di invii contenuti in un Kg di corrispondenza postale spedita o ricevuta differisce dalla media mondiale di 17,26 invii, essa può ottenere la revisione del tasso se, rispetto a tale media mondiale: 3.1.1. il numero di invii è superiore a 21 oppure 3.1.2. il numero di invii è inferiore a 14. 3.1.3. Nel caso previsto in 3.1.2., la revisione non è applicabile se il flusso in questione è destinato ad un paese in via di sviluppo figurante nella lista adottata a tal fine dal Congresso. 3.1.4. Se un'Amministrazione chiede che sia applicata la revisione di cui a 3.1, l'Amministrazione corrispondente può fare altrettanto, anche se il flusso nell'altra direzione è inferiore a 150 tonnellate annue. 3.1.4.1 Le disposizioni previste sotto 3.1.4. non si applicano ai paesi in via di sviluppo figuranti nella lista adottata a tal fine dal Congresso. 3.2 La revisione è effettuata secondo le condizioni precisate nel Regolamento. 4. Corrispondenza postale in soprannumero 4.1. Per la corrispondenza postale in soprannumero, l'Amministrazione di destinazione può chiedere una remunerazione specifica secondo una delle seguenti formule: 4.1.1. applicazione dei tassi medi mondiali di 0,14 DTS per invio e di 1 DTS per Kg.; 4.1.2. applicazione dei tassi per invio e per Kg., indicativi dei costi di trattamento nel paese di destinazione. Tali costi devono essere in relazione alle tariffe interne secondo le condizioni specificate nel Regolamento. 4.2 Sotto riserva delle disposizioni menzionate sotto 3.1.3, se un'Amministrazione di destinazione chiede una remunerazione specifica per la corrispondenza postale in soprannumero, l'Amministrazione mittente ha facoltà di chiedere che la rimanenza del flusso sia sottoposta alla revisione di cui in 3.1. 2. Il Consiglio di gestione postale ha facoltà di modificare le tariffe menzionate sotto 2 e 4.1.1. nell'intervallo tra due Congressi. L'eventuale revisione dovrà basarsi su dati economici e finanziari attendibili e rappresentativi. Le modifiche da decidere eventualmente entreranno in vigore ad una data stabilita dal Consiglio di gestione postale. Quest'ultimo è inoltre autorizzato a definire le modalità di attuazione del sistema di remunerazione menzionato sotto 4.1.2. 6. Ogni Amministrazione può rinunciare in tutto o in parte alla rimunerazione prevista al paragrafo 1. 7. Le Amministrazioni interessate possono, per mezzo di accordi bilaterali o multilaterali, applicare altri sistemi di rimunerazione per pagare i conti relativi alle spese terminali.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-02-03;98#art-c-49