Art. 46 · Determinazione della responsabilità tra le Amministrazioni postali
Convenzione

Art. 46

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Determinazione della responsabilità tra le Amministrazioni postali

In vigore dal 30 apr 1997
Determinazione della responsabilità tra le Amministrazioni postali 1. Fino a prova contraria, la responsabilità incombe all'Amministrazione postale che, avendo ricevuto l'oggetto senza eccezioni ed essendo messa in possesso di tutti i mezzi regolamentari di investigazione, non può stabilire nè il recapito al destinatario nè se del caso, il regolare inoltro ad un'altra Amministrazione. 2. Se la perdita, la defraudazione o l'avaria sono avvenute durante il trasporto senza che sia possibile stabilire nel territorio o nel servizio di quale paese il fatto si è verificato, le Amministrazioni interessate sopportano il danno in parti uguali. 3. La responsabilità di una Amministrazione verso le altre Amministrazioni non è in alcun caso impegnata oltre il massimo della dichiarazione di valore che ha stabilito. 4. Le Amministrazioni postali che non effettuano il servizio degli invii con valore dichiarato, si assumono, per tali invii trasportati in dispacci chiusi, la responsabilità prevista per gli invii raccomandati. Questa disposizione si applica anche quando le Amministrazioni postali non accettano la responsabilità dei valori per i trasporti effettuati a bordo delle navi o degli aerei che utilizzano. 5. Quando la perdita, la defraudazione o l'avaria si sono verificate sul territorio o nel servizio di un'Amministrazione intermedia che non prevede il servizio di lettere con valore dichiarato, l'Amministrazione di origine si fa carico del danno non coperto dall'Amministrazione intermedia. La stessa regola è applicabile se l'importo del danno è superiore al massimo del valore dichiarato stabilito dall'Amministrazione intermedia. 6. I diritti doganali ed altri il cui annullamento non ha potuto essere ottenuto, sono a carico delle Amministrazioni responsabili della perdita, della defraudazione o dell'avaria. 7. L'Amministrazione che ha effettuato il pagamento dell'indennità è surrogata, fino a concorrenza dell'importo di questa indennità, nei diritti della persona che l'ha ricevuta per ogni eventuale ricorso sia contro il destinatario, sia contro il mittente o contro terzi.
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