Art. 44 · Scambio di plichi chiusi con unità militari
Convenzione

Art. 44

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Scambio di plichi chiusi con unità militari

In vigore dal 30 apr 1997
Scambio di plichi chiusi con unità militari 1. Possono essere scambiati dispacci chiusi, tramite i servizi territoriali, marittimi o aerei di altri paesi: 1.1 fra gli uffici postali di uno dei Paesi membri ed i comandanti delle unità militari messe a disposizione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite; 1.2 fra i comandanti di queste unità militari; 1.3 fra gli uffici postali di uno dei Paesi membri ed i comandanti di divisioni navali o aeree, o di navi o aerei da guerra di questo stesso paese stazionati all'estero; 1.4 fra i comandanti di queste divisioni navali o aeree o di navi o aerei da guerra dello stesso paese. 2. Gli invii di corrispondenza postale compresi nei dispacci di cui al paragrafo 1 devono essere esclusivamente indirizzati, o provenienti da membri di unità militari o di Stato maggiore e dagli equipaggi delle navi o degli aerei destinatari o mittenti dei dispacci. Le tariffe e le condizioni di invio ad esse applicabili sono stabilite, secondo i propri regolamenti interni, dall'Amministrazione delle poste del Paese che ha messo a disposizione l'unità militare, o al quale appartengono le navi o gli aerei. 4. Salvo intesa speciale, l'Amministrazione del paese che ha messo a disposizione l'unità militare o dal quale dipendono le navi o gli aerei da guerra è debitrice, verso le Amministrazioni interessate, delle spese di transito dei dispacci, delle spese terminali e delle spese di trasporto aereo.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-02-03;98#art-c-44