Convenzione
Art. 44
78 / 208Scambio di plichi chiusi con unità militari
In vigore dal 30 apr 1997
Scambio di plichi chiusi con unità militari
1. Possono essere scambiati dispacci chiusi, tramite i servizi territoriali, marittimi o aerei di altri paesi:
1.1 fra gli uffici postali di uno dei Paesi membri ed i comandanti delle unità militari messe a disposizione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite;
1.2 fra i comandanti di queste unità militari;
1.3 fra gli uffici postali di uno dei Paesi membri ed i comandanti di divisioni navali o aeree, o di navi o aerei da guerra di questo stesso paese stazionati all'estero;
1.4 fra i comandanti di queste divisioni navali o aeree o di navi o aerei da guerra dello stesso paese.
2. Gli invii di corrispondenza postale compresi nei dispacci di cui al paragrafo 1 devono essere esclusivamente indirizzati, o provenienti da membri di unità militari o di Stato maggiore e dagli equipaggi delle navi o degli aerei destinatari o mittenti dei dispacci. Le tariffe e le condizioni di invio ad esse applicabili sono stabilite, secondo i propri regolamenti interni, dall'Amministrazione delle poste del Paese che ha messo a disposizione l'unità militare, o al quale appartengono le navi o gli aerei.
4. Salvo intesa speciale, l'Amministrazione del paese che ha messo a disposizione l'unità militare o dal quale dipendono le navi o gli aerei da guerra è debitrice, verso le Amministrazioni interessate, delle spese di transito dei dispacci, delle spese terminali e delle spese di trasporto aereo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-02-03;98#art-c-44