Art. 43 · Scambio di invii
Convenzione

Art. 43

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Scambio di invii

In vigore dal 30 apr 1997
Scambio di invii 1. Le Amministrazioni possono scambiarsi reciprocamente, per il tramite di una o più fra di esse, tanto dispacci chiusi quanto corrispondenze allo scoperto secondo le esigenze del traffico e le convenienze del servizio. 2. Quando il trasporto delle corrispondenze in transito attraverso un paese avviene senza la partecipazione dell'Amministrazione postale di questo paese, quest'ultima deve esserne informata in anticipo. Questa forma di transito non impegna la responsabilità dell'Amministrazione postale del paese di transito. 3. Le Amministrazioni hanno facoltà di spedire via aerea, con priorità ridotta, i dispacci della corrispondenza di superficie, con riserva dell'accordo delle Amministrazioni che ricevono questi dispacci negli aeroporti del loro paese. 4. Gli scambi avvengono in base alle disposizioni del Regolamento.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-02-03;98#art-c-43