Convenzione
Art. 37
71 / 208Pagamento dell'indennità.
In vigore dal 30 apr 1997
Pagamento dell'indennità.
1. Sotto riserva del diritto di ricorso contro l'Amministrazione responsabile, l'obbligo di pagare l'indennità, incombe, a seconda dei casi, all'Amministrazione d'origine o all'Amministrazione di destinazione. L'obbligo di restituire le tasse incombe all'Amministrazione di origine.
2. Il mittente ha facoltà di rinunciare ai suoi diritti all'indennità a favore del destinatario. Viceversa, il destinatario ha facoltà di rinunciare ai suoi diritti a favore del mittente. Il mittente o il destinatario può autorizzare una terza persona a ricevere l'indennità se la legislazione interna lo consente.
3. L'Amministrazione di origine o di destinazione, a seconda dei casi, ha facoltà di indennizzare l'avente diritto per conto dell'Amministrazione che ha partecipato al trasporto e che, regolarmente interessata, abbia lasciato trascorrere due mesi senza dare alcuna soluzione alla pratica, o senza avere segnalato:
3.1 che il danno sembrava dovuto ad un caso di forza maggiore;
3.2 che l'invio era stato trattenuto, confiscato o distrutto dall'autorità competente in ragione del suo contenuto o sequestrato ai sensi della legislazione del paese di destinazione.
4. L'Amministrazione di origine o di destinazione, a seconda dei casi, ha inoltre facoltà di indennizzare l'avente diritto quando il modulo di reclamo non sia stato adeguatamente compilato ed abbia dovuto essere rinviato per il completamento delle informazioni, comportando in tal modo la scadenza del termine previsto sotto 3.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-02-03;98#art-c-37