Convenzione
Art. 3
45 / 208Creazione di un nuovo servizio
In vigore dal 30 apr 1997
Creazione di un nuovo servizio
1. Le Amministrazioni possono, di comune accordo, creare un nuovo servizio non espressamente previsto negli Atti dell'Unione. Le tasse relative al nuovo servizio sono stabilite da ciascuna Amministrazione interessata, in considerazione delle spese di esercizio del servizio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-02-03;98#art-c-3