Convenzione
Art. 29
63 / 208Ritiro. Modificazione o rettifica d'indirizzo su richiesta del mittente.
In vigore dal 30 apr 1997
Ritiro. Modificazione o rettifica d'indirizzo su richiesta del mittente.
1. Il mittente di un invio della postalettere può farlo ritirare dal servizio, farne modificare o rettificare l'indirizzo fin tanto che l'invio:
1.1 non sia stato consegnato al destinatario;
1.2 non sia stato confiscato o distrutto dall'autorità competente per infrazione all';
1.3 non sia stato sequestrato in applicazione della legislazione del paese di destinazione.
2. Ogni Amministrazione è tenuta ad accettare le domande di ritiro, di modifica o di rettifica dell'indirizzo relativo ad ogni invio della postalettere impostato nei servizi di altre Amministrazioni se la sua legislazione lo consente.
3. Il mittente deve pagare, per ciascuna domanda, una tassa speciale di 1,31 DTS al massimo.
4. La domanda è trasmessa per via postale o per via di telecomunicazione a spese del mittente. Le condizioni di trasmissione e le disposizioni relative all'utilizzo della via di telecomunicazione sono indicate nel Regolamento.
5. Per ogni domanda di ritiro, di modifica o di rettifica d'indirizzo concernente più invii consegnati contestualmente dallo stesso mittente all'indirizzo del medesimo destinatario, le tasse previste sotto 3 e 4 sono riscosse una sola volta.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-02-03;98#art-c-29