Convenzione
Art. 28
62 / 208Invii non distribuibili
In vigore dal 30 apr 1997
Invii non distribuibili
1. Sono considerati come invii non distribuibili gli invii che non hanno potuto essere consegnati ai destinatari per un motivo qualsiasi.
2. Il rinvio degli invii non distribuibili nonché il loro termine di custodia sono stabiliti nel Regolamento.
3. Nessun supplemento di tassa è riscosso per gli invii non distribuibili rispediti al paese di origine, salvo le eccezioni previste nel Regolamento. Tuttavia, le Amministrazioni che riscuotono una tassa di rispedizione nel loro servizio interno sono autorizzate a riscuotere la stessa tassa per gli invii del regime internazionale loro rinviati.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-02-03;98#art-c-28