Art. 22 · Invii franchi di tasse e di diritti
Convenzione

Art. 22

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Invii franchi di tasse e di diritti

In vigore dal 30 apr 1997
Invii franchi di tasse e di diritti 1. Nei rapporti tra le Amministrazioni postali che si sono accordate al riguardo, i mittenti possono, previa dichiarazione fatta all'ufficio di origine, assumersi l'onere di tutte le tasse e diritti di cui gli invii siano gravati alla consegna. Finché un invio non è stato recapitato al destinatario, il mittente può, dopo l'impostazione, chiedere che l'invio sia recapitato franco di diritti. 2. Nei casi previsti sotto 1, i mittenti devono impegnarsi a pagare le somme che potrebbero essere reclamate dall'ufficio di destinazione. Se del caso essi devono effettuare un pagamento provvisorio. 3. L'Amministrazione di origine riscuote dal mittente una tassa di 0,98 DTS al massimo che conserva a titolo di remunerazione per i servizi forniti nel paese di origine. 4. In caso di domanda formulata dopo l'impostazione, l'Amministrazione di origine riscuote inoltre una tassa addizionale di 1,31 DTS al massimo per domanda. Se la domanda deve essere trasmessa per via di telecomunicazione, il mittente deve pagare anche la tassa corrispondente. 5. L'Amministrazione di destinazione ha la facoltà di riscuotere per ogni invio, una tassa di commissione di 0,98 DTS al massimo. Tale tassa è indipendente dalla tassa di presentazione alla dogana. Essa è riscossa dal mittente a beneficio dell'Amministrazione di destinazione. 6. Ogni Amministrazione ha diritto di limitare agli invii raccomandati ed agli invii con valore dichiarato il servizio degli invii franchi di diritti.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-02-03;98#art-c-22