Convenzione
Art. 2
44 / 208Appartenenza degli invii postali
In vigore dal 30 apr 1997
Appartenenza degli invii postali
1. Ogni invio postale appartiene al mittente fino a quando non è consegnato all'avente diritto, salvo se detto invio è stato confiscato in attuazione della legislazione del paese di destinazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-02-03;98#art-c-2