Convenzione›Parte SECONDA
Art. 13
100 / 208Francatura
In vigore dal 30 apr 1997
Francatura
1. Di regola, tutti gli invii della postalettere devono essere interamente francati dal mittente. Le modalità di francatura sono definite nel Regolamento.
2. L'Amministrazione di origine ha facoltà di restituire gli invii della postalettere non od insufficientemente francati ai mittenti affinché gli stessi ne completino la francatura.
3. L'Amministrazione di origine può inoltre incaricarsi di francare gli invii della postalettere non francati o di completare la francatura degli invii insufficientemente francati e di incassarne l'importo mancante presso il mittente. In questo caso, è autorizzata a percepire una tassa di trattamento di 0,33 DTS al massimo. La francatura mancante consiste in una delle modalità definite nel Regolamento.
4. Nei casi in cui le facoltà descritte sotto 2 e 3 non siano applicate, gli invii non o insufficientemente francati, sono passibili, a carico del destinatario o del mittente se si tratta di invii rispediti, di una tassa speciale il cui calcolo è definito nel Regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-02-03;98#art-c-13