Convenzione›Parte SECONDA
Art. 12
99 / 208Tasse speciali
In vigore dal 30 apr 1997
Tasse speciali
1. Nessuna tassa di recapito può essere percepita sul destinatario per i pacchetti di peso inferiore a 500 grammi.
2. Quando i pacchetti di oltre 500 grammi sono assoggettati ad una tassa di recapito in regime interno, la stessa tassa può essere riscossa per i pacchetti provenienti dall'estero.
3. Le Amministrazioni sono autorizzate a riscuotere, nei casi di seguito menzionati, le stesse tasse che nel regime interno:
3.1 Tassa d'impostazione per ultimo limite orario, percepita sul mittente.
3.2 Tassa d'impostazione al di là delle ore normali di apertura degli sportelli, percepita sul mittente.
3.3 Tassa di prelievo al domicilio del mittente, percepita su quest'ultimo.
3.4 Tassa di ritiro al di là dell'orario normale di apertura degli sportelli, percepita sul destinatario.
3.5 Tassa di fermoposta percepita sul destinatario.
3.6 Tassa d'immagazzinaggio per ogni invio della postalettere superiore a 500 grammi che il destinatario non ha preso in consegna nel periodo in cui l'invio è custodito senza spese a sua disposizione. Tale tassa non si applica ai cecogrammi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-02-03;98#art-c-12