Convenzione
Art. 1
43 / 208Libertà di transito
In vigore dal 30 apr 1997
CONVENZIONE POSTALE UNIVERSALE
I sottoscritti, plenipotenziari dei Governi dei Paesi membri dell'Unione, visto l' paragrafo 3, della Costituzione dell'Unione Postale Universale conclusa a Vienna il 10 luglio 1964 hanno, di comune accordo e sotto riserva dell', paragrafo 4 di detta Costituzione, stabilito nella presente Convenzione le regole comuni applicabili al servizio postale internazionale ed alle disposizioni relative al servizio di postalettere.
Articolo primo
Libertà di transito
1. Il principio della libertà è enunciato all'articolo primo della Costituzione. Esso comporta l'obbligo, per ciascuna Amministrazione postale, di inoltrare, sempre per le vie più rapide e con i mezzi più sicuri che utilizza per le sue spedizioni, i dispacci chiusi e gli invii della postalettere allo scoperto che le sono consegnati da un'altra Amministrazione.
2. I Paesi membri che non partecipano allo scambio di lettere contenenti materie biologiche deperibili o materie radioattive hanno facoltà di non autorizzare il transito di tali invii allo scoperto attraverso il loro territorio. Questo obbligo si applica anche agli invii della postalettere diversi da lettere, cartoline postali e cecogrammi che non adempiono alle disposizioni legali che regolamentano le condizioni della loro pubblicazione o circolazione nel paese attraversato.
3. La libertà di transito dei colli postali da inoltrare via terra e via mare è limitata al territorio dei paesi che partecipano a detto servizio.
4. La libertà di transito dei pacchi aerei è garantita sull'intero territorio dell'Unione. Tuttavia, i Paesi membri che non hanno aderito all'Accordo relativo ai pacchi postali non possono essere obbligati a prendere parte all'inoltro via terra dei pacchi aerei per via di superficie.
5. Quando un Paese membro non osserva le disposizioni concernenti la libertà di transito, gli altri Paesi membri hanno il diritto di sopprimere il servizio postale con detto Paese.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-02-03;98#art-c-1