Art. 14 · Rispedizione dei invii o dei sacchi disguidati
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Art. 14

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Rispedizione dei invii o dei sacchi disguidati

In vigore dal 30 apr 1997
Rispedizione dei invii o dei sacchi disguidati Ogni invio o sacco EMS disguidato deve essere rispedito a destinazione per le vie più rapide utilizzate per il servizio EMS, dall'Amministrazione che lo ha ricevuto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-02-03;98#art-aq-14