Art. 6 · Pagamenti dei mittenti degli invii
Accordo

Art. 6

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Pagamenti dei mittenti degli invii

In vigore dal 30 apr 1997
Pagamenti dei mittenti degli invii 1. I vaglia di rimborso inerenti agli invii con assegno sono pagati ai mittenti a condizioni determinate dall'Amministrazione di origine dell'invio. 2. L'importo di un vaglia di rimborso il quale, per una ragione qualsiasi, non è stato pagato al beneficiario, è conservato a disposizione di quest'ultimo dall'Amministrazione del paese di origine dell'invio; rimane definitivamente di proprietà di tale Amministrazione alla scadenza del termine legale di prescrizione in vigore in tale paese. Se per una ragione qualsiasi, il versamento o il postagiro su un conto corrente postale richiesto secondo l', lettera b) non può essere effettuato, l'Amministrazione che ha incassato i fondi compila un vaglia di rimborso per un importo corrispondente alla somma dovuta al mittente dell'invio.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-02-03;98#art-a-6