Art. 4 · Ruolo dell'ufficio di destinazione degli invii
Accordo

Art. 4

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Ruolo dell'ufficio di destinazione degli invii

In vigore dal 30 apr 1997
Ruolo dell'ufficio di destinazione degli invii 1. Con le riserve previste nel Regolamento, i vaglia di rimborso ed i vaglia di versamento-rimborso sono soggetti alle disposizioni fissate dall'Accordo concernenti i vaglia postali. 2. I vaglia di rimborso ed i vaglia di versamento-rimborso sono inviati d'ufficio per la via più rapida (aerea o di superficie) all'ufficio pagatore o all'ufficio degli assegni postali incaricati del loro conteggio. 3. Inoltre per i postagiro o i versamenti di cui all', paragrafo 5, l'amministrazione del paese di destinazione preleva sull'importo del rimborso le seguenti tasse: a) una tassa fissa di 0,65 DTS al massimo; b) se del caso, una tassa interna applicabile ai postagiro o ai versamenti se questi sono effettuati su di un conto corrente postale tenuto nel paese di destinazione; c) la tassa applicabile ai postagiro o ai versamenti internazionali quando questi sono effettuati su di un conto corrente postale tenuto nel paese di origine dell'invio.
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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-02-03;98#art-a-4