Art. 31 · Obiettivi in materia di qualità di servizi
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Art. 31

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Obiettivi in materia di qualità di servizi

In vigore dal 30 apr 1997
Obiettivi in materia di qualità di servizi 1. Le Amministrazioni di destinazione devono fissare un termine per il trattamento dei pacchi via aerea a destinazione del loro paese. Questo termine, incrementato del tempo richiesto per lo sdoganamento, non deve essere meno favorevole di quello applicato agli invii paragonabili del loro servizio interno. 2. Le Amministrazioni di destinazione devono inoltre, per quanto possibile, stabilire un termine per il trattamento dei colli di superficie a destinazione del loro paese. 3. Le Amministrazioni di origine stabiliscono gli obiettivi per quanto riguarda la qualità del servizio per i pacchi via aerea ed i pacchi di superficie a destinazione dell'estero, adottando come punti di riferimento i termini stabiliti dalle Amministrazioni di destinazione. 4. Le Amministrazioni postali controllano i risultati effettivi rispetto agli obiettivi che si sono prefissate in materia di qualità del servizio.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-02-03;98#art-a-31