Accordo
Art. 28
147 / 208Responsabilità del mittente
In vigore dal 30 apr 1997
Responsabilità del mittente
1. Il mittente di un pacco è responsabile di tutti i danni causati agli altri invii postali a seguito della spedizione di oggetti non ammessi al trasporto o dell'inosservanza delle condizioni di accettazione.
2. Il mittente è responsabile nella stessa misura delle Amministrazioni postali.
3. Il mittente rimane responsabile anche se l'Ufficio di accettazione accetta il pacco.
4. Tuttavia, il mittente non è responsabile se vi è stato dolo o negligenza delle Amministrazioni o dei trasportatori.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-02-03;98#art-a-28