Art. 28 · Responsabilità del mittente
Accordo

Art. 28

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Responsabilità del mittente

In vigore dal 30 apr 1997
Responsabilità del mittente 1. Il mittente di un pacco è responsabile di tutti i danni causati agli altri invii postali a seguito della spedizione di oggetti non ammessi al trasporto o dell'inosservanza delle condizioni di accettazione. 2. Il mittente è responsabile nella stessa misura delle Amministrazioni postali. 3. Il mittente rimane responsabile anche se l'Ufficio di accettazione accetta il pacco. 4. Tuttavia, il mittente non è responsabile se vi è stato dolo o negligenza delle Amministrazioni o dei trasportatori.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-02-03;98#art-a-28